Il Decreto FER X del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) stabilisce le modalità per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia.
FER X, il cui schema è stato condiviso con la Commissione europea, che lo ha approvato il 4 giugno 2024, è destinato a sostituire il precedente Decreto volto alla promozione delle fonti di energia rinnovabili (FER 1).
Come FER 1, FER X si basa sui principi sanciti dalla Direttiva UE RED II , come recepita in Italia dal D.lgs. 199/2021. Ad esempio, tra i principi fondamentali previsti per i regimi di sostegno delle energie rinnovabili previsti, vi è il rapporto di proporzionalità che deve esistere tra il supporto statale e l’onerosità dell’intervento, per garantirne un’equa remunerazione.
Il Titolo II del D.lgs. 199/2021 disciplina i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano efficacia, efficienza e semplificazione, perseguendo inoltre l'armonizzazione con altri strumenti con analoga finalità, inclusi quelli previsti dal PNRR. Il D.lgs. 199/2021 prevede che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica (MiTE) siano definite le modalità per implementare i meccanismi di supporto per per i grandi impianti e per gli impianti di piccola taglia - di potenza fino a 1 MW.
In questo quadro, FER X stabilisce le regole applicabili per l’attribuzione degli incentivi per il quinquennio 2024 – 2028, sia agli impianti di piccola taglia che per i grandi impianti.
FER X intende dare impulso a nuove forme di incentivo statale in materia di rinnovabili. Come FER 1, il nuovo testo concerne cinque diversi tipi di energia rinnovabile: impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.
Prima di essere sottoposto al vaglio della Commissione UE il testo è stato oggetto di una consultazione pubblica promossa dal MASE, svoltasi tra il 7 agosto e il 25 settembre 2023, allo scopo di condividere con gli attori del mercato delle rinnovabili le logiche alla base dello schema di decreto e raccogliere osservazioni e spunti.
I soggetti che hanno preso parte alla consultazione - prevalentemente grandi imprese operanti nel settore e associazioni di categoria - sono risultati generalmente concordi con l’approccio proposto nella bozza. Tra i principali suggerimenti di modifica, si segnala la richiesta di innalzare le tempistiche per la costruzione degli impianti, formulata dalla maggior parte dei partecipanti. Un’altra proposta ricorrente concerne un’estensione dei tempi anche per la comunicazione della data d’entrata in esercizio dell’impianto.
FER X: ambito di applicazione e principio di funzionamento
Rientrano nell'ambito di applicazione di FER X, oltre ai nuovi impianti, anche gli interventi di riattivazione di impianti dismessi, di integrale ricostruzione e i potenziamenti di impianti esistenti. Per questi ultimi, l'accesso al meccanismo si limita alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento. Inoltre, sono ammessi anche interventi realizzati su impianti per cui è prevista la sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia elettrica di lungo termine, limitamene alla quota di potenza non coperta da contratto di lungo termine e in funzione della potenza complessiva dell'impianto. La consultazione pubblica ha evidenziato alcune proposte migliorative al riguardo, tra cui anche la richiesta di inserire un esplicito riferimento al fotovoltaico su terreno agricolo.
In conformità con i principi generali sanciti dal D.lgs. 199/2021, gli incentivi sono erogati dallo Stato attraverso una tariffa - definita prezzo di aggiudicazione - erogata dal GSE sull’energia elettrica prodotta dagli impianti, o sulla quota di tale energia immessa in rete o autoconsumata.
Casi di cumulo con altre agevolazioni
Lo schema FER X prevede tre casi in cui gli incentivi sono cumulabili:
- con contributi in conto capitale fino al 40% del costo di investimento, esclusivamente per impianti di nuova costruzione;
- con fondi di garanzia e di rotazione;
- con agevolazioni fiscali sotto forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.
Per queste specifiche ipotesi, il prezzo di aggiudicazione è rimodulato secondo le modalità indicate nell'Allegato 1.
Contingenti massimi
Il decreto, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2028, prevede anche dei contingenti massimi per le due categorie di impianti raggiunti i quali lo Stato non erogherà più incentivi.
Per quelli di piccola taglia, il contingente massimo è di 10 GW
Per gli impianti grandi, invece, è previsto un limite complessivo di 57,15 GW, così suddiviso:
- fotovoltaico: 40 GW;
- eolico: 16,5 GW;
- idroelettrico: 0,63 GW;
- gas residui derivanti dai processi di depurazione: 0,02 GW
Modalità di accesso per impianti piccoli e grandi
La distinzione tra impianti di piccola e grande taglia rileva anche per le modalità di accesso agli incentivi.
Per i piccoli impianti che sono prevalentemente installati su tetto, è previsto l’accesso diretto al meccanismo di supportoL’incentivo copre gli impianti per i quali i lavori non siano iniziati prima dell’entrata in vigore del Decreto. Per accedervi, è necessario il rispetto dei requisiti prestazionali e ambientali anche ai fini del principio DNSH (“Do No Significant Harm”) e di quelli previsti per ogni singola fonte di energia rinnovabile nell’Allegato 2, come verranno declinati nelle regole operative che saranno proposte dal GSE entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto FER X.
Il prezzo di aggiudicazione attribuito ai piccoli impianti corrisponderà con quello di esercizio, come previsto dall’Allegato 1. Per il fotovoltaico, il prezzo previsto è di 85 euro MW/h.
La tariffa incentivante garantita per 20 anni senza procedure di asta ha dato un nuovo impulso al mercato, dando l’opportunità a proprietari di tetti con o senza amianto di poter valorizzare la copertura. A tale fine nasce la piattaforma affittotetto.com che mette a disposizione la propria rete di investitori per :
- Rimuovere gratuitamente l’amianto dal tetto (lasciando all’investitore in cambio la superficie del tetto per 20 anni)
- Ottenere un affitto (una rendita) per la superficie del tetto (solamente per coperture di almeno 2000 m2 e con un tetto in buone condizioni)
Per gli impianti di grandi dimensioni, invece, l’accesso agli incentivi è legato ad apposite procedure competitive, bandite due volte l’anno dal GSE. Per la valida partecipazione alle aste, occorre proporre offerte con una riduzione di almeno il 2% rispetto al prezzo di esercizio previsto all’Allegato 1, con aggiornamento su base mensile per le aste dal 2025 in poi – facendo riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per tener conto dell’inflazione.
Questi i principali requisiti per accedere alle aste:
- possesso di titolo abilitativo per costruzione ed esercizio dell’impianto, inclusi ove previsti i titoli concessori. In alternativa, è possibile presentare il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto;
- rispetto dei requisiti prestazionali e ambientali anche ai fini del principio DNSH, come per i piccoli impianti;
- dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacità economica e finanziaria del partecipante in relazione al progetto.
Fattori correttivi cumulabili per il fotovoltaico
FER X prevede un’importante novità per gli impianti fotovoltaici, introducendo due fattori correttivi che incidono sul prezzo dell’energia:
- un premio addizionale di 27 €/MWh per gli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di eternit o amianto;
- un premio addizionale di 10 €/MWh per gli impianti realizzati su coperture di potenza fino a 1 MW.
I due premi sono tra loro cumulabili. Così, per un piccolo impianto, il prezzo di aggiudicazione sarà di 85 euro al MW/h per un “classico” impianto fotovoltaico su terreno agricolo; 120 euro al MW/h per impianti montati in sostituzione di eternit o amianto e potrà giungere sino a 130 euro al MWh, se tali impianti verranno inoltre montati su coperture di potenza fino a 1 MW.
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